Appartengono al genere delle convenzioni preventive sul risarcimento quelle clausole, normalmente impiegate nei contratti di appalto o di con cessione di lavori o di servizi per le ferrovie dello stato, con le quali, ferma la responsabilità dell’amministrazione verso i dipendenti dell’appaltatore o del concessionario danneggiati dal fatto colposo dell’amministrazione stessa, si consenta tuttavia a quest’ultima di riversare su altri, anche sullo stesso appaltatore o concessionario, gli oneri derivanti dalla propria responsabilità. Queste clausole non incidono sul sistema della responsabilità civile, dunque non sono direttamente soggette alla disciplina prevista dall’art. 1229 c.c., ma riguardano proprio il criterio di ripartizione del costo del danno, una volta che il risarcimento sia stato corrisposto alla vittima. L’unica limitazione, tradizionalmente richiesta alla validità di questi patti, è che chi assume la manleva vi abbia interesse.
Gli interpreti hanno a lungo discusso sulla natura di questa clausola e sulla sua funzione latamente assicurativa o fideiussoria. Il presupposto per l’efficacia della manleva è la commissione di un illecito aquiliano, tuttavia la sua operatività considera quell’illecito come un fatto storico, poiché l’effetto è quello di spostare su altri l’obbligo del risarcimento. Ragion per cui, manca l’esigenza di tutela voluta con l’art. 1229 c.c.: evitare che una parte del patto sia oltremodo succube dell’altra. Una volta salvaguardata la posizione della vittima dell’illecito, resta da stabilire la causa della clausola di manleva. Questa non va ricercata in un contratto diverso da quello nel quale è posta, proprio perché in questo trova corrispettivo l’assunzione dell’obbligo della parte che solleva l’altra da quel rischio.