La servitù di passaggio è un diritto reale previsto nel nostro ordinamento giuridico e disciplinato dalle norme del codice civile. L’art. 1027 c.c. lo definisce come il peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.
Si è soliti dire, perché così è, che la servitù è di un diritto reale di godimento su cosa altrui in quanto il proprietario del fondo dominante la esercita sul fondo di una persona diversa, per l’appunto il fondo servente.
Le condizioni poste dalla norma perchè sussista la servitù è che i fondi siano vicini, appartenenti a proprietari diversi e che sussista un effettiva utilità.
Vi sono diversi modi di acquisire delle servitù di passaggio le quali possono essere volontarie o coattive.
La costituzione della servitù di passaggio tramite scrittura privata è quella più diffusa e anche più semplice da riconoscere.
La servitù di passaggio può anche essere acquistata per usucapione nel caso di possesso continuato e ininterrotto per vent’anni. Risulta essere necessaria però la presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, ma di preciso onere a carattere stabile.
Nell’ipotesi di servitù coattive è il legislatore a prevedere che il proprietario di un fondo intercluso da altre proprietà abbia diritto ad ottenere la costituzione della servitù di passaggio sul fondo vicino per consentirgli l’uso conveniente del proprio fondo. Tuttavia, il passaggio non deve essere pregiudizievole per il fondo servente: la costituzione della servitù riguarderà quella parte di fondo che provoca minor danno al proprietario del fondo servente.
In tema di servitù coattive, il passaggio coatto, cioè il passaggio che può essere concesso officio iudicis a norma dell’art. 1052 cod. civ. deve essere tenuto distinto dal passaggio necessario di cui all’art. 1051 cod. civ. Quest’ultima ipotesi ricorre quando il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, mentre il passaggio coatto può disporsi quando il fondo abbia un accesso alla via pubblica e sia, quindi, non intercluso, ma l’accesso sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo medesimo e non possa essere ampliato.