Una scelta molto diffusa è quella del contratto di locazione turistica. Ciò è dovuto al fatto che villeggiature di questo tipo consentono una maggiore autonomia e, a volte, risultano meno costose. Di seguito riportiamo alcune informazioni circa i diritti e i doveri di chi affitta un immobile nello Stato italiano.
Il contratto per affitto stagionale, chiamato in modo tecnico “contratto di locazione transitoria per finalità turistica”, viene citato nell’art. 1, comma 2, lett. C della Legge 431 del 1998, e trova la sua regolamentazione dagli articoli 1571 in poi del Codice Civile. Affinché non risulti nullo, il contratto di locazione turistica deve essere scritto (Legge n. 431 del 1998); tuttavia questo tipo di contratto non è obbligatorio nel caso la locazione abbia durata minore di 30 giorni.
La lunghezza del contratto viene decisa liberamente dai contraenti: devono però essere sempre presenti le necessità di abitazione di svago, e la possibilità di uso durante il tempo libero. E’ normale prassi richiedere una caparra, anche se legalmente non è contemplata: se la caparra è penitenziale, in caso recesso verrà persa. La perdita della caparra in caso di recesso si ha anche con la caparra confirmatoria, ma in questo caso il locatore può richiedere pure un ulteriore indennizzo in caso di danni. Non essendo contemplata la caparra a livello legislativo, non viene neanche fissata una percentuale. Generalmente essa viene stabilita dai contraenti è può essere anche pari o inferiore al 10%, oppure seguendo le usanze locali, cioè le diverse Camere di Commercio. Come esempio è possibile vedere questo modello di contratto locazione turistica.
Gli obblighi del conduttore sono stabiliti dal Codice Civile nell’art. 1587. Principalmente il conduttore deve pagare quanto definito nei tempi prestabiliti, e prendere in custodia l’immobile, avendone la cura del buon padre di famiglia, chiamata ”cura media”, quando lo utilizza, fruendone per gli scopi definiti nel contratto. Il saldo solitamente viene versato quando vengono consegnate le chiavi della casa o appartamento.
A livello legislativo, non c’è l’imposizione di una cauzione; tuttavia il locatore generalmente la richiede quando viene dato in custodia l’immobile. La cauzione ha lo scopo di coprire le spese dei consumi di luce, telefono, gas…ed eventuali danni causati dal conduttore alla casa o appartamento, e ai mobili presenti in esso. Come nel caso della caparra, non è fissata, ma viene decisa dai contraenti durante la sottoscrizione del contratto, o in alternativa, seguendo gli usi locali, cioè le Camere di Commercio.
In caso di caparra penitenziale se si recide il contratto essa viene persa, però il locatore non ha diritto a un risarcimento dei danni. Invece in caso di caparra confirmatoria il locatore, se lo ritiene necessario, può pretendere un risarcimento dei danni subiti (che però devono essere dimostrati) o il pagamento totale del costo pattuito (osservanza del contratto). Quando s’incorre in controversie legali collegate ai contratti di locazione turistica, bisogna far riferimento al Centro Europeo dei Consumatori.