L’assegno bancario è un titolo di credito all’ ordine o al portatore che contiene l’ ordine, rivolto dal sottoscrittore (traente) ad una banca (trattaria), di pagare una data somma.
L’assegno si caratterizza per il fatto che il suo possessore è legittimato all’ esercizio del diritto in esso menzionato in forza di una serie continua di girate documentate sul titolo stesso; in forza delle quali la circolazione è legittimata da un possessore all’ altro.
La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante. La sua validità non viene compromessa dalla mancanza dell’ indicazione del giratario. Tramite la girata si trasferiscono tutti i diritti inerenti al titolo e, in sostanza, il girante ordina al debitore di effettuare la prestazione a cui è tenuto al giratario, senza l’ apposizione di alcuna condizione. Infatti è nulla sia la girata sottoposta a condizione sia quella parziale.
Nel caso di assegno circolare e bancario, il girante rimane obbligato insieme al debitore indicato alla prestazione da adempiere, a meno che non sia prevista la clausola senza garanzia.
L’assegno bancario è pagabile “a vista” e non è ammesso dilazionarne il pagamento (è difatti illecita la prassi degli assegni post-datati) e il suo utilizzo è obbligatorio per il pagamento di somme di denaro di valore uguale o superiore ad E.2.500,00; tale somma, inoltre, impone che l’ assegno rechi l’ indicazione del nominativo del beneficiario. Per dettagli sui requisiti è possibile fare riferimento a questa guida sull’assegno bancario.
L’emissione di un assegno presuppone l’ esistenza di una convenzione di assegni con la banca che consegna al cliente un libretto d’ assegni e, in caso di emissione di un assegno senza adeguata provvista presso la banca, il traente commette un illecito amministrativo, punito con una sanzione pecuniaria comminata dalla Prefettura competente. Inoltre, seguirà la successiva iscrizione presso l’ apposito archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento istituito presso la Banca d’ Italia.
La prassi mostra frequenti casi di assegni bancari emessi senza che il traente abbia sufficienti fondi a disposizione sul proprio conto corrente. In tale ipotesi, il possessore dell’ assegno ha a propria disposizione un termine perentorio variabile (otto giorni in caso di assegno su piazza e 15 giorni in caso di assegno fuori piazza) per levare il protesto verso il traente e gli eventuali giratari. Il protesto è un atto solitamente compiuto tramite ufficiale giudiziario o notaio coinvolti direttamente dalla banca.
Il protesto porta con sé gravi conseguenze: il soggetto protestato viene iscritto nel Registro informatico dei Protesti e rimane vincolato al pagamento della somma per cui è stato emesso l’ assegno e potrà incontrare difficoltà nei suoi futuri rapporti con gli Istituti di credito di maggiore importanza poiché soggetto protestato.
Accanto a ciò, si deve anche ricordare l’ ulteriore grave conseguenza rappresentata dalla comminatoria da parte della Prefettura competente di una sanzione amministrativa commisurata alla gravità della violazione, purchè il creditore abbia presentato l’ assegno in tempo utile e questo sai risultato in tutto o in parte in difetto di provvista.
L’ assegno circolare può essere emesso solo da una banca quando un cliente ne faccia richiesta; l’ emissione dell’ assegno circolare viene fatta necessariamente all’ ordine di uno specifico nominativo (il c.d. beneficiario) così che la banca emittente si impegna incondizionatamente a pagare a vista l’importo per cui il titolo è emesso per ordine dell’ ordinante.
Nell’ ipotesi in cui gli assegni circolari siano prescritti poiché non portati all’ incasso entro termine di legge, le relative somme vengono fatte affluire al Fondo c.d. “conti dormienti” e sarà obbligo dell’ordinante, o del beneficiario, che vogliono riaverne la disponibilità avviare idonea procedura di rimborso presso la CONSAP SPA con sede legale in Roma.