Le comparse conclusionali e le memorie di replica sono degli atti scritti che le parti compiono per riassumere le questioni di fatto e di diritto e si riportano le conclusioni formulate davanti al giudice istruttore.
La comparsa conclusionale consiste nella definizione ultima della tesi di parte, alla luce delle risultanze istruttorie emerse dal processo, ma sempre entro il limite delle domande precedentemente poste. La funzione della comparsa conclusionale è quella di illustrare le domande e le eccezioni già proposte e di enunciare compiutamente le ragioni di fatto e di diritto sulle quali esse si fondono.
Il termine perentorio entro il quale tale comparsa deve essere depositata è di 60 giorni dal momento della remissione della causa al collegio. Il giudice può, comunque, fissare un termine più breve, non inferiore a 20 giorni. La perentorietà del termine comporta che il suo inutile decorso provochi la decadenza dalla facoltà di depositare la comparsa conclusionale. La decadenza può essere rilevata anche d’ufficio, in quanto disposta non solo nell’interesse delle parti, ma anche in vista di un ordinato svolgimento della causa.
La memoria di replica è l’atto che risponde alla comparsa conclusionale dell’altra parte. In parole povere esistono due comparse conclusionali, una dell’attore ed una del convenuto ed ogni parte risponde all’atto della parte avversa con una memoria di replica. La memoria di replica, quindi, altro non è che una risposta che chiude definitivamente la fase di trattazione. Come la comparsa conclusionale, la memoria di replica ha la funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, con le ragioni di fatto e di diritto che ne costituiscono il fondamento e, in linea generale, la confutazione o la risposta alle affermazioni della parte avversa.
Si badi che la mancata assegnazione del termine per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, non costituisce causa di nullità della decisione intervenuta una volta trascorso il termine sufficiente a consentire il deposito delle stesse, ove le parti non indichino nella successiva fase dell’impugnazione gli argomenti che intendevano svolgere, aggiungere o specificare nelle stesse (così Cassazione n. 17133 del 2003).
L’ingresso formale di questi atti di parte nel procedimento avviene col deposito in cancelleria. La comparsa conclusionale costituisce l’atto essenziale di tutta l’attività difensiva, infatti il difensore con tale atto riassume tutte le difese della sua assistita, contestando le conclusioni avversarie definitivamente formulate.
Con questo atto si passa dalla precedente normativa, che si fondava sul principio di oralità del processo, che prevedeva la discussione orale innanzi al collegio della causa, alla nuova disciplina dettata dal legislatore del ’90, che ha eliminato l’udienza di discussione tranne nel caso in cui questa sia espressamente richiesta da una delle parti.