Modello nomina responsabile safeguarding​

La nomina del responsabile safeguarding rappresenta oggi un passaggio centrale per tutte le organizzazioni che operano in contesti sportivi, educativi, associativi o comunque a contatto con minori e persone in condizione di vulnerabilità. Non si tratta di un adempimento meramente formale, ma di una scelta che incide in modo concreto sulla capacità dell’ente di prevenire abusi, discriminazioni, violenze e comportamenti inappropriati, promuovendo un ambiente sicuro, inclusivo e rispettoso della dignità della persona.

In questo quadro, individuare correttamente il soggetto chiamato a svolgere tale funzione richiede attenzione sia ai profili normativi sia agli aspetti organizzativi interni. La designazione deve infatti avvenire nel rispetto dei requisiti di autonomia, competenza e affidabilità, tenendo conto della necessità di garantire efficacia ai meccanismi di segnalazione, gestione delle criticità e tutela dei soggetti coinvolti. Una guida sulla nomina del responsabile safeguarding è quindi utile per chiarire obblighi, criteri di scelta, compiti e responsabilità, offrendo un supporto pratico agli enti chiamati ad adeguarsi a un sistema di protezione sempre più strutturato e rilevante.

Come compilare una nomina responsabile safeguarding​

Una nomina a responsabile safeguarding, per essere giuridicamente solida, organizzativamente utile e realmente idonea a tutelare le persone coinvolte nell’attività dell’ente o dell’organizzazione, deve contenere un insieme di informazioni che consentano di identificare con precisione il soggetto incaricato, il fondamento dell’incarico, l’oggetto delle funzioni affidate, i poteri riconosciuti, i limiti del ruolo, le modalità operative e le garanzie di indipendenza, riservatezza e tracciabilità. Non si tratta, quindi, di una designazione meramente formale, ma di un atto che deve rendere chiaro chi è il referente per la protezione delle persone, da dove derivano i suoi compiti, entro quali confini agisce e con quali strumenti può intervenire.

Anzitutto, la nomina deve identificare in modo univoco il soggetto che conferisce l’incarico e il soggetto che lo riceve. È necessario che emerga chiaramente quale ente, associazione, società sportiva, istituzione educativa, organismo del terzo settore o altra struttura stia procedendo alla designazione, con indicazione della denominazione completa, della sede, degli eventuali estremi identificativi e del legale rappresentante o dell’organo competente che adotta l’atto. Parallelamente, devono essere indicati i dati del responsabile safeguarding nominato, in modo tale da non lasciare dubbi sull’identità della persona incaricata: nome e cognome, data e luogo di nascita, eventuale codice fiscale, residenza o domicilio professionale, ruolo eventualmente già ricoperto nell’organizzazione e recapiti di contatto dedicati o comunque idonei all’esercizio dell’incarico. Questo aspetto è particolarmente importante perché il responsabile safeguarding deve essere facilmente individuabile e raggiungibile da parte dei destinatari delle tutele, delle famiglie, dei collaboratori e di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano alla vita dell’organizzazione.

Un altro contenuto essenziale riguarda il presupposto normativo, statutario o regolamentare della nomina. L’atto dovrebbe chiarire in base a quale fonte viene conferito l’incarico. A seconda del contesto, il riferimento può essere rinvenuto nella normativa generale in materia di tutela dei minori e delle persone vulnerabili, nei regolamenti di settore, nei modelli organizzativi interni, nei codici etici, nelle policy di safeguarding adottate dall’ente, nello statuto oppure in delibere dell’organo amministrativo. Inserire il fondamento della nomina serve a dare coerenza all’atto e a mostrare che il ruolo non nasce in modo estemporaneo, ma si inserisce in un sistema di prevenzione e protezione già definito o che l’organizzazione si impegna a definire. È utile, inoltre, che la nomina chiarisca il contesto specifico in cui il ruolo viene istituito, per esempio in relazione ad attività sportive, educative, ricreative, assistenziali o formative, perché il contenuto concreto del safeguarding può variare a seconda dell’ambiente e dei rischi tipici connessi.

La nomina deve poi definire in maniera puntuale l’oggetto dell’incarico, cioè cosa il responsabile safeguarding è chiamato a fare. Sotto questo profilo, l’atto non dovrebbe limitarsi a una formula generica sulla tutela dei minori o delle persone vulnerabili, ma dovrebbe descrivere il perimetro funzionale del ruolo. Occorre chiarire se il responsabile ha compiti di prevenzione, ascolto, ricezione di segnalazioni, prima valutazione dei fatti rappresentati, attivazione dei protocolli interni, raccordo con gli organi dell’ente, monitoraggio del rispetto del codice di condotta, promozione della formazione, aggiornamento delle procedure, supporto nella gestione delle situazioni critiche, raccolta documentale e predisposizione di relazioni periodiche. Più il contenuto dell’incarico è definito, minore sarà il rischio di sovrapposizioni con altri ruoli interni o, al contrario, di zone grigie in cui nessuno si ritenga effettivamente responsabile.

È fondamentale che il documento chiarisca anche l’ambito soggettivo della funzione, ossia a favore di chi e rispetto a quali categorie di persone il responsabile safeguarding opera. In molte realtà il focus principale è la protezione dei minori, ma può estendersi anche a giovani atleti, allievi, utenti fragili, persone con disabilità, adulti vulnerabili, tesserati, volontari, collaboratori e, più in generale, a chiunque partecipi alle attività istituzionali o organizzate dall’ente. La nomina dovrebbe rendere esplicito se la protezione riguarda solo i rapporti interni all’organizzazione oppure anche situazioni che emergano in contesti collegati, come trasferte, eventi, attività online, rapporti con famiglie, accompagnatori o soggetti esterni. Una delimitazione chiara dell’ambito soggettivo e relazionale consente di comprendere quando il responsabile debba intervenire e quando, invece, una determinata situazione esuli dalle sue attribuzioni.

Un punto molto rilevante è la descrizione dei poteri connessi all’incarico. Una nomina efficace non può affidare responsabilità senza riconoscere strumenti minimi per esercitarle. Occorre quindi precisare se il responsabile safeguarding abbia facoltà di ricevere direttamente segnalazioni, chiedere informazioni agli uffici o ai referenti interni, accedere alla documentazione strettamente pertinente, proporre misure organizzative, sollecitare l’attivazione di verifiche interne, segnalare criticità agli organi dirigenti, raccomandare interventi urgenti a tutela della persona esposta a rischio, interagire con consulenti esterni e, ove necessario, promuovere l’innesco delle procedure previste dalla normativa vigente. È importante, però, che tali poteri siano formulati in modo compatibile con l’assetto dell’ente e con la distinzione tra il ruolo di presidio e ascolto del responsabile safeguarding e i poteri decisionali che restano in capo al consiglio direttivo, al datore di lavoro, al dirigente, al legale rappresentante o ad altri organi competenti.

Accanto ai poteri, la nomina deve indicare con chiarezza i limiti del ruolo. Da un punto di vista giuridico-organizzativo, è essenziale evitare che il responsabile safeguarding venga impropriamente assimilato a un organo disciplinare, a un investigatore interno o a un’autorità giudiziaria. L’atto dovrebbe quindi specificare che l’incarico non comporta l’attribuzione di poteri sanzionatori autonomi, salvo che il regolamento interno preveda diversamente e nei limiti consentiti. Ugualmente, è opportuno chiarire che il responsabile non sostituisce gli obblighi di legge di segnalazione o denuncia che fanno capo ad altri soggetti in presenza dei relativi presupposti, né esonera l’organizzazione dal dovere di adottare misure concrete di prevenzione e intervento. Delimitare il ruolo tutela sia l’ente sia la persona nominata, perché impedisce che le siano attribuite responsabilità eccedenti o incompatibili con la funzione.

La nomina dovrebbe soffermarsi anche sui requisiti di competenza, onorabilità e idoneità del soggetto designato. Benché tali elementi possano essere formalizzati in un atto separato o ricavati da regolamenti interni, è preferibile che la nomina dia conto del fatto che la scelta è ricaduta su una persona in possesso di adeguate competenze professionali, esperienza, equilibrio, affidabilità e attitudine alla gestione di situazioni sensibili. In molti contesti è opportuno che risulti l’assenza di incompatibilità manifeste, di conflitti di interesse strutturali o di condizioni tali da compromettere l’autonomia di giudizio. Se, ad esempio, il nominato ricopre ruoli apicali direttamente coinvolti nella gestione disciplinare, nella selezione del personale o nella direzione tecnica su persone potenzialmente interessate dalle segnalazioni, la nomina dovrebbe chiarire come si prevengono interferenze o situazioni in cui il responsabile si trovi a valutare fatti che lo riguardano direttamente o indirettamente. La credibilità della funzione di safeguarding dipende in misura importante dalla percezione di imparzialità del referente.

Un contenuto decisivo è la disciplina dell’indipendenza funzionale. Anche quando il responsabile safeguarding opera all’interno della struttura, l’atto di nomina dovrebbe chiarire che egli svolge i propri compiti con autonomia di valutazione e senza indebite pressioni da parte degli organi dell’ente. Non significa che il responsabile sia un soggetto estraneo all’organizzazione o sottratto a ogni coordinamento, ma che deve potersi occupare delle segnalazioni e delle criticità in modo libero, con accesso ai referenti decisionali e senza timore di ritorsioni o condizionamenti. Sarebbe quindi opportuno che dalla nomina emerga a chi riferisce istituzionalmente, con quale frequenza e in quali forme, nonché quali tutele siano previste in caso di interferenze, ostruzionismi o ostacoli all’esercizio delle sue funzioni. Questo profilo assume particolare rilievo quando le segnalazioni possono coinvolgere figure gerarchicamente elevate o molto influenti nella vita dell’ente.

La nomina deve poi regolare il tema della durata. È importante che l’atto precisi se l’incarico abbia una durata determinata o indeterminata, da quale data decorra e in quali casi possa cessare. In un’ottica di buona amministrazione, andrebbero indicate le ipotesi di revoca, dimissioni, decadenza, sostituzione temporanea o definitiva e le conseguenze operative di tali eventi, soprattutto per evitare vuoti di tutela. Una designazione senza durata o senza regole sulla cessazione rischia di creare incertezza sulla legittimazione del soggetto ad agire e sulla continuità del presidio. Se l’organizzazione prevede un rinnovo periodico, la nomina dovrebbe precisarne i criteri o rinviare alla disciplina interna che li stabilisce.

Un’altra parte imprescindibile riguarda le modalità di ricezione e gestione delle segnalazioni. La nomina non deve necessariamente descrivere in ogni dettaglio l’intera procedura, soprattutto se esiste già una policy di safeguarding autonoma, ma è opportuno che indichi almeno i canali attraverso cui il responsabile può essere contattato e il fatto che egli è tenuto a trattare le informazioni ricevute secondo criteri di riservatezza, tempestività, imparzialità e tracciabilità. È utile che l’atto richiami il dovere di registrare le segnalazioni in forme rispettose della normativa sulla protezione dei dati personali, di valutarne la rilevanza secondo i protocolli interni, di attivare gli organi competenti quando necessario e di adottare, per quanto di competenza, misure idonee a prevenire ulteriori pregiudizi. In presenza di minori o di persone vulnerabili, la nomina dovrebbe essere costruita con particolare attenzione alla semplicità di accesso al referente, anche per il tramite di genitori, tutori, esercenti la responsabilità genitoriale o altri adulti di riferimento, senza escludere modalità protette di ascolto diretto della persona interessata.

Strettamente collegato a questo punto è il tema della riservatezza. Il responsabile safeguarding tratta informazioni spesso molto delicate, che possono riguardare la sfera personale, relazionale, sanitaria, disciplinare o persino penalmente rilevante dei soggetti coinvolti. Per questa ragione la nomina dovrebbe contenere un’esplicita previsione in ordine all’obbligo di confidenzialità e al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, chiarendo che i dati e le notizie appresi nell’esercizio dell’incarico possono essere comunicati solo nei limiti necessari alla gestione della segnalazione, alla tutela della persona interessata e all’adempimento di obblighi di legge. È utile anche precisare che riservatezza non significa segretezza assoluta: il responsabile non può trattenere informazioni quando la legge impone o rende necessaria la loro trasmissione agli organi competenti, né può utilizzare la clausola di riservatezza per omettere passaggi doverosi finalizzati alla protezione della vittima o alla prevenzione di danni ulteriori.

La nomina dovrebbe inoltre definire i rapporti del responsabile safeguarding con gli altri organi e funzioni interne. In organizzazioni complesse può essere necessario coordinarsi con il legale rappresentante, con il consiglio direttivo, con il referente delle risorse umane, con il responsabile della protezione dei dati, con l’organismo di vigilanza se esistente, con il medico competente in contesti particolari, con il responsabile della sicurezza, con i dirigenti o con i coordinatori delle attività. È però essenziale che il documento chiarisca che tale coordinamento non riduce l’autonomia del ruolo né consente ad altri di filtrare indebitamente le segnalazioni. La nomina dovrebbe quindi stabilire, in modo equilibrato, quali flussi informativi sono previsti, quali organi devono essere informati, in quali tempi e con quali limiti, specialmente quando il contenuto della segnalazione coinvolge direttamente soggetti appartenenti alla governance dell’ente.

Un profilo spesso trascurato, ma molto importante, riguarda le risorse e il supporto organizzativo. Attribuire un incarico senza assicurare condizioni minime per il suo esercizio rischia di svuotarlo di effettività. Perciò la nomina dovrebbe indicare, almeno in termini generali, che al responsabile safeguarding sono garantiti tempo, strumenti, accesso alle informazioni e supporto amministrativo adeguati allo svolgimento della funzione. Se l’ente mette a disposizione un indirizzo email dedicato, un canale riservato, modulistica, accesso a formazione specialistica o la possibilità di avvalersi di consulenti esterni, questo dovrebbe risultare. In assenza di tali elementi non vi è necessariamente invalidità della nomina, ma certamente diminuisce la sua efficacia pratica e può emergere una criticità sotto il profilo dell’adeguatezza del modello organizzativo.

La formazione rappresenta un ulteriore contenuto che la nomina dovrebbe menzionare. Il responsabile safeguarding, per svolgere il proprio ruolo con serietà, deve poter mantenere aggiornate le proprie competenze su prevenzione degli abusi, ascolto delle persone vulnerabili, gestione delle segnalazioni, profili deontologici, protezione dei dati personali, procedure interne e, se rilevante, rapporti con l’autorità giudiziaria o con i servizi sociali. Inserire nella nomina il riferimento all’obbligo o comunque alla necessità di aggiornamento professionale ha una funzione importante: dimostra che l’ente non intende ridurre il ruolo a una carica nominale, ma ne riconosce il carattere tecnico e specialistico.

L’atto dovrebbe poi chiarire il dovere di documentazione e rendicontazione. In un sistema di safeguarding maturo non basta ricevere segnalazioni; è anche necessario che l’attività del responsabile sia documentata in modo ordinato, nel rispetto della riservatezza, affinché vi sia tracciabilità delle iniziative intraprese, dei tempi di gestione, delle misure suggerite o adottate e delle eventuali criticità sistemiche emerse. La nomina può prevedere che il responsabile rediga relazioni periodiche, report anonimi o sintetici agli organi di vertice, finalizzati non alla divulgazione dei casi specifici, ma al miglioramento delle misure preventive e organizzative. Questo contribuisce a rendere il safeguarding non solo reattivo, ma anche preventivo e orientato al monitoraggio dei rischi.

È opportuno che la nomina preveda anche la gestione dei conflitti di interesse e delle ipotesi di astensione. In ogni sistema di tutela credibile, il responsabile safeguarding deve poter dichiarare l’impossibilità di trattare direttamente una segnalazione quando essa riguardi un proprio familiare, un soggetto con cui intrattiene rapporti professionali particolarmente stretti, un superiore gerarchico dal quale dipende in maniera rilevante, o addirittura la propria persona. La nomina dovrebbe quindi contemplare meccanismi sostitutivi o di supplenza, così da garantire che anche in questi casi vi sia un presidio imparziale. Questo è un aspetto di grande rilievo pratico, perché molte contestazioni sull’inefficacia dei sistemi interni di tutela nascono proprio dall’assenza di procedure per i casi in cui il referente ordinario non sia in posizione di terzietà.

Un contenuto di particolare delicatezza riguarda il rapporto tra la funzione di safeguarding e gli obblighi di legge in presenza di fatti potenzialmente rilevanti sul piano penale, civile o amministrativo. La nomina dovrebbe almeno richiamare che il responsabile opera nel rispetto della normativa vigente e dei protocolli interni, fermo restando che, nelle situazioni previste dalla legge, restano fermi gli obblighi di attivazione delle autorità competenti o dei soggetti istituzionali preposti alla protezione della persona vulnerabile. Questo passaggio è importante per evitare un equivoco frequente, cioè che la segnalazione interna al responsabile safeguarding “chiuda” il problema entro l’organizzazione. Al contrario, il ruolo è quello di favorire l’emersione, la presa in carico organizzativa e, quando necessario, l’attivazione del corretto circuito esterno di tutela.

Sotto il profilo formale, la nomina dovrebbe essere datata, sottoscritta dal soggetto o dall’organo che conferisce l’incarico e possibilmente accettata per iscritto dal designato. L’accettazione non è solo una formalità, ma serve a dimostrare che il nominato è consapevole dei compiti, dei doveri e delle responsabilità connesse al ruolo. È opportuno che l’atto indichi anche se la nomina è stata deliberata da un organo collegiale, con richiamo agli estremi della delibera, oppure se deriva da un potere statutario del legale rappresentante. In alcuni contesti, inoltre, è utile prevedere la pubblicità interna della designazione, perché il responsabile safeguarding deve essere conosciuto dai destinatari del sistema di tutela. La nomina, quindi, pur contenendo dati che possono richiedere attenzione sotto il profilo privacy, dovrebbe essere resa conoscibile almeno nelle informazioni essenziali relative all’identità del referente e ai canali di contatto.

Infine, una nomina ben costruita dovrebbe essere coerente con l’intero impianto documentale dell’organizzazione. Non può essere un atto isolato, privo di collegamento con il codice etico, con i regolamenti disciplinari, con le procedure di selezione e formazione del personale, con le policy di utilizzo degli spazi e degli strumenti digitali, con le regole sui rapporti uno a uno con minori o persone vulnerabili, con le procedure per trasferte, pernottamenti, spogliatoi, comunicazioni online e gestione delle emergenze. In questo senso, una buona nomina non deve necessariamente contenere tutto, ma deve contenere ciò che serve a definire il ruolo in modo autosufficiente e, allo stesso tempo, richiamare i documenti interni che ne completano la disciplina. La sua funzione è assicurare certezza giuridica, trasparenza organizzativa e affidabilità pratica.

In termini sostanziali, dunque, la nomina a responsabile safeguarding deve dire chiaramente chi è il referente, perché viene nominato, quali persone è chiamato a proteggere, quali compiti svolge, con quali poteri e secondo quali limiti, per quanto tempo resta in carica, come opera, a chi riferisce, quali garanzie di autonomia possiede, come gestisce riservatezza e dati personali, come si coordina con gli altri organi e cosa accade nelle situazioni di conflitto di interesse o cessazione dell’incarico. Solo se contiene questi elementi l’atto assolve davvero alla sua funzione e non si riduce a una investitura puramente nominale.

Fac simile nomina responsabile safeguarding​

OGGETTO: Nomina del Responsabile Safeguarding

Il/La sottoscritto/a ____, nato/a a ____ il ____, in qualità di ____ dell’ente/associazione/società ____, con sede legale in ____, C.F./P.IVA ____,

premesso che

  • l’ente/associazione/società ____ intende garantire un ambiente sicuro, inclusivo e rispettoso per tutti i tesserati, associati, collaboratori, volontari, tecnici, dirigenti e, in particolare, per i minori e per le persone in condizione di vulnerabilità;
  • risulta necessario individuare una figura responsabile del presidio delle misure di safeguarding, della prevenzione di abusi, violenze, discriminazioni e di ogni comportamento lesivo della dignità, dell’integrità fisica e morale delle persone;
  • il/la Sig./Sig.ra ____, nato/a a ____ il ____, residente in ____, C.F. ____, possiede requisiti di competenza, affidabilità e idoneità per lo svolgimento dell’incarico;

    nomina

    il/la Sig./Sig.ra ____ quale Responsabile Safeguarding dell’ente/associazione/società ____.

    1. Oggetto dell’incarico

    Il/La Responsabile Safeguarding è incaricato/a di svolgere funzioni di presidio, controllo, prevenzione e gestione delle tematiche connesse alla tutela dei tesserati, associati e di tutti i soggetti che partecipano alle attività dell’ente/associazione/società, con particolare attenzione alla protezione dei minori e delle persone vulnerabili.

    2. Compiti e funzioni

    Il/La Responsabile Safeguarding, nell’ambito del presente incarico, svolge in particolare i seguenti compiti:

    a) vigilare sull’adozione, aggiornamento e corretta applicazione delle misure di safeguarding e dei protocolli interni di prevenzione e contrasto di abusi, violenze, molestie e discriminazioni;

    b) promuovere la diffusione di una cultura organizzativa improntata al rispetto della persona, all’inclusione, alla parità di trattamento e alla tutela dell’integrità fisica e morale di tutti i soggetti coinvolti nelle attività dell’ente/associazione/società;

    c) ricevere segnalazioni relative a fatti, comportamenti, omissioni o situazioni potenzialmente rilevanti sotto il profilo della tutela e sicurezza delle persone, assicurando riservatezza, imparzialità e tempestività nella gestione delle stesse;

    d) curare la tenuta di apposito registro o archivio delle segnalazioni ricevute, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

    e) effettuare le necessarie verifiche preliminari sulle segnalazioni ricevute, nei limiti delle proprie competenze e nel rispetto delle procedure interne adottate;

    f) proporre agli organi competenti dell’ente/associazione/società l’adozione di misure organizzative, preventive, correttive o disciplinari ritenute opportune;

    g) segnalare senza ritardo agli organi sociali competenti e, ove necessario o previsto dalla legge, alle autorità competenti, i fatti di particolare gravità o rilevanza;

    h) collaborare alla predisposizione e all’aggiornamento del modello organizzativo, dei codici di condotta, dei regolamenti interni e di ogni altra misura finalizzata alla tutela dei soggetti coinvolti;

    i) promuovere attività formative e informative rivolte a dirigenti, tecnici, istruttori, collaboratori, volontari, tesserati e famiglie, ove presenti;

    j) monitorare l’efficacia delle misure adottate e formulare eventuali proposte di miglioramento.

    3. Poteri e autonomia

    Per lo svolgimento dell’incarico, al/alla Responsabile Safeguarding è riconosciuta autonomia operativa nello svolgimento delle attività di competenza, fermo restando il rispetto delle norme di legge, dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

    Il/La Responsabile Safeguarding potrà richiedere agli organi dell’ente/associazione/società, ai dirigenti, ai tecnici, ai collaboratori e a ogni altro soggetto interessato le informazioni e la documentazione necessarie all’espletamento del proprio incarico.

    4. Doveri di riservatezza

    Il/La Responsabile Safeguarding è tenuto/a a:

  • mantenere la massima riservatezza su fatti, informazioni, documenti e dati personali di cui venga a conoscenza nello svolgimento dell’incarico;
  • trattare i dati personali nel rispetto della normativa vigente, adottando tutte le misure necessarie a garantirne sicurezza, integrità e riservatezza;
  • evitare situazioni di conflitto di interessi e comunicarne tempestivamente l’eventuale insorgenza.

    5. Durata dell’incarico

    Il presente incarico ha decorrenza dal ____ e avrà durata fino al ____, salvo rinnovo espresso.

    Resta salva la facoltà dell’ente/associazione/società di revocare anticipatamente la presente nomina, con provvedimento motivato, in caso di sopravvenuta incompatibilità, perdita dei requisiti, inadempimento ai doveri connessi all’incarico o per altra giusta causa.

    Il/La nominato/a potrà rinunciare all’incarico mediante comunicazione scritta con preavviso di ____ giorni, salvo casi di comprovata urgenza.

    6. Gratuità o compenso

    L’incarico è conferito:

  • a titolo gratuito;
  • con compenso pari a euro ____ lordi/annui;
  • secondo quanto diversamente stabilito da apposito atto o delibera.

    7. Dichiarazioni del/della nominato/a

    Il/La Sig./Sig.ra ____, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara:

  • di accettare la nomina a Responsabile Safeguarding;
  • di possedere i requisiti di onorabilità, indipendenza, affidabilità e competenza richiesti per lo svolgimento dell’incarico;
  • di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi, ovvero di aver dichiarato le eventuali situazioni esistenti;
  • di impegnarsi a svolgere l’incarico con diligenza, imparzialità, riservatezza e nel rispetto della normativa vigente e delle procedure interne adottate dall’ente/associazione/società.

    8. Trattamento dei dati personali

    Le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali contenuti nel presente atto saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla gestione del rapporto e agli adempimenti di legge, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

    9. Disposizioni finali

    Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni di legge vigenti, lo statuto dell’ente/associazione/società, i regolamenti interni, il codice di condotta e ogni altra disposizione applicabile in materia.

    Il presente atto viene redatto, sottoscritto e conservato agli atti dell’ente/associazione/società ____.

    Luogo ____

    Data ____

    Firma del Legale Rappresentante
    ____

    Per accettazione del/della Responsabile Safeguarding
    ____